Siae ed obblighi per i dj

PUBBLICATO IL 24 Aprile 2008

I musicalisador di tango sono spesso persone che iniziano ad ascoltare musica per passione ed ai quali in un secondo tempo viene voglia di esprimere questo interesse agli altri: in quel momento si trovano ad affrontare, spesso per la prima volta, il magico mondo della Siae e del diritto d’autore. Cercherò, se possibile, di spiegare quali obblighi abbiano e se possano usare cd copiati, fermo restando che questo post esprime mie opinioni personali.

Quando si è in regola?

Secondo la normativa in vigore in Italia (o quantomeno secondo l’interpretazione maggioritaria che ne danno gli organi di controllo, cioè chi materialmente eleva le sanzioni) si è in regola solamente se chi seleziona la musica ha un disco originale, con il bollino originale Siae nemmeno tanto rovinato dall’apertura del disco, altrimenti si incorre nei reati di cui all’art. 171 e seguenti della legge sul diritto d’autore.

 

 

Ma… il caso Swibbert: la pronuncia della corte di giustizia

Prima eccezione la abbiamo per quanto riguarda il bollino Siae.

A novembre la Corte di Giustizia si è pronunciata sul caso Schwibbert: questo cittadino tedesco era stato trovato, in Italia, con cd prodotti in Germania che voleva commercializzare nel nostro stato contenenti riproduzioni di opere per le quali aveva le regolari autorizzazioni. Unica cosa che mancava  ai suoi cd era il bollino Siae: conseguentemente era imputato per il reato di cui all’art. 171 ter, n. 1, lett. c), della legge del 1941 innanzi il Tribunale Civile e Penale di Forlì.

Grazie all’avvocato difensore di Swibbert la questione è arrivata innanzi la Corte di Giustizia europea, che ha verificato se il bollino possa essere considerato espressione di una regola tecnica, fatto che avrebbe portato alla conseguente applicazione delle direttive 98/34 art 8 e 189/83.

In parole povere: se uno stato ha intenzione di inserire un obbligo di etichettatura o di imballaggio di qualche genere in un prodotto, e l’adempimento di questo obbligo ne condiziona la commercializzazione, lo stato stesso è obbligato a notificare tale misura alle competenti autorità europee, pena l’inapplicabilità delle norme.

La Corte constatando in primis che l’apposizione del bollino è in effetti regola tecnica e quindi che l’obbligo del bollino era stato inserito nel sistema attuale con il decreto legislativo n. 185/1994, norma quindi successiva alle direttive sopra citate, ha concluso affermando che, non essendo stati rispettati gli obblighi di notifica, si tratta di norme non contestabili ai privati.

La Corte di Cassazione ha preso atto di questo giudicato della Corte di Giustizia, e con la sentenza n.14705 del 9 aprile 2008  non ha convalidato un arresto di un vu cumprà che vendeva i suoi cd in spiaggia  (ovviamente privi di bollino Siae 🙂 ). E speriamo che il tutto valga anche per il nostro musicalisador casalingo.

 

Seconda eccezione: il diritto di copia privata esiste ed è applicabile al nostro musicalisador?

Di cosa si tratta esattamente?

La stessa Siae lo precisa nelle FAQ del suo sito: trattasi di

  • eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
  • in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale , fonogrammi e videogrammi;
  • a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
  • tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

 

Quali sono i limiti di questo diritto?

Leggiamo l’articolo 71 sexies:

 

1. E’ consentita la riproduzione  all’articolo 102-quater. privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche ….

 

Sintetizzando, l’articolo afferma che è possibile per me, che compero un cd, farne una copia per uso personale, e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

 

Ora, la domanda è: il musicalisador può usare copie private per creare la colonna sonora di una serata?

A rigor di logica se la serata è a pagamento per il pubblico la risposta sarebbe no, in quanto si incorrerebbe  nella violazione dell’art. 71 sexies nella parte in cui pone la condizione che tale diritto sia esercitato senza fini né direttamente né indirettamente commerciali.

 

Bisogna però ammettere che esiste una certa illogicità in questa risposta.

Se partiamo infatti dal presupposto che il contributo alla Siae si versa per un fine utile, ossia in sostanza far sopravvivere chi crea la musica, noi paghiamo già due volte:

         quando acquistiamo il cd originale

         quando eseguiamo l’opera in pubblico con il permesso S.I.A.E. per la serata e compilando il  programma musicale (borderò) dedicato alla ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti

Se poi usassimo una copia privata la Siae la pagheremmo tre volte, aggiungendo anche il diritto d’autore che versiamo all’acquisto del supporto su cui riversiamo la musica (il cd vergine, per intenderci).

Quindi paradossalmente pur versando quanto dovuto, diverse volte, ed adempiendo all’interesse primario tutelato dalla norma, saremmo ugualmente fuori legge.

 

Esistono possibilità di interpretazione diversa?

Si, ma non sono sicure nella loro applicazione, dal momento che normalmente non sono accettate dalle autorità che effettuano i controlli: questo significa rischiare un’incriminazione.

La legge sul diritto d’autore non impone espressamente l’obbligo di possedere la copia-sorgente (altrimenti sarebbe perseguibile chiunque con un video registratore osasse registrarsi un film trasmesso in tv).

Quindi, teoricamente potrei chiedere in prestito un cd ad un amico senza dirgli che ho intenzione di copiarlo (lui commetterebbe un illecito se me lo permettesse coscientemente, ai sensi dell’art. 171 bis), registrarlo, e poi tenerne la copia in casa legittimamente (copia per la quale comunque ho già pagato il diritto d’autore). Da questo ragionamento potrebbe derivare anche la legittimità della trasmissione dei file P2P.

E da questo alcuni fanno derivare la legittimità anche dell’usare nel corso della serata le copie private piuttosto che i file P2P ottenuti da internet.

Io temo di avere dubbi su queste conclusioni.

Certo è che è intervenuta la Cassazione con sua sentenza n. 149/2007, affermando che per fine di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso.

In conseguenza di questi assunti si ha avuto il proscioglimento di due ragazzi che avevano condiviso i propri brani musicali in una rete P2P.

 

 

Spero di essere stata chiara: ho cercato di rispondere alle vostre domande con linearità. Questa è sicuramente una materia complessa, e che riserva ogni giorno delle sorprese, ed io non mi sento certo un’esperta della materia, quindi aggiungete a questo discorso quello che pensate e che conoscete, in modo tale da ampliarlo il più possibile. 

 

 

Per gli approfondimenti, esiste moltissimo materiale a disposizione da leggere su internet, e posizioni che vanno da un estremo all’altro. Vi lascio alcuni spunti per iniziare a cercare altro materiale.

Qui trovate una serie di link un pò datati, ma comunque interessanti.

Qui il testo in pdf della proposta di modifica della legge da parte della Commissione Parlamentare permanente.

Qui altre faq circa il diritto di copia privata.

 

 

ARTICOLI CORRELATI #

25 commenti

  1. emanuele emanuele ha detto:

    Complimenti per la trattazione, Aurora!

    E sarei curioso di sapere se nel resto dell’europa le norme sono così confuse e farraginose…

  2. Adriana ha detto:

    Grazie Aurora!!! serviva proprio un bel post che riunisse e chiarisse doveri/obblighi!!! un abbraccio, Adriana

  3. aurorabeli ha detto:

    Io ho in mente pensando al tango le milonghe medie che conosco: dalle 30 alle 50 persone che ballano, e che meno pagano meglio stanno.
    E per ottenere questo risultato, oltre a voler vivere il tango in modo più umano e amichevole, creano delle associazioni per mettere in comune gli apporti di tutti.
    Spesso e volentieri il musicalisador è un volontario come gli altri, che aiuta a creare la serata.
    Ora, sicuramente un’associazione ha economie di scala diverse da un gestore commerciale, ma non solo: nasce con uno spirito diverso.
    Riconoscendo questi elementi spesso il legislatore offre delle facilitazioni al mondo associativo, ma queste sono di difficile conoscibilità ed ancor meno semplice applicabilità, perchè gli enti pubblici spesso considerano a priori l’associazione un paravento dietro al quale nascondere interessi commerciali (fatto purtroppo a volte reale) e tendono quindi a porre ostacoli.

  4. Niky ha detto:

    Ti confesso, Auri, che laddove presto la mia opera presso circoli o associazioni, per poco o addirittura gratis, spesso mi diverto anche di più perchè viene più gente ed è un enorme piacere vedere la pista piena, magari con 40 coppie o più, e sentire lo struscio delle scarpette da ballo per terra…

  5. Niky ha detto:

    Forse sbaglierò ma credo che quello che sta veramente a cuore agli ispettori sia la compilazione del borderò e quella la fanno tutti.

  6. aurorabeli ha detto:

    Approposito, mi risulta che il ministero degli esteri stia provvedendo alla famosa notifica..
    Quindi tra poco le norme relative al bollino torneranno ad essere pienamente vigenti!

  7. Niky ha detto:

    Domanda: qualcuno sa se comprando i CD all’estero, come molti di noi ha fatto, questi sono provvisti di bollino SIAE ?

  8. Niky ha detto:

    Ok guardo a casa… 😉

  9. Adriana ha detto:

    no, i cd che compro su tangostore hanno un altro bollino (mi pare “ifb”).. sinceramente penso che non abbia valore in Italia. ma correggetemi se sbaglio. Ma altrettanto sinceramente penso che sia una stupidaggine e dovrebbe averne eccome! Se acquisto cd all’estero, e sono cd che qua non troverei.. perchè devo pagarci la siae? semmai la dovrei pagare tramite borderò perchè la “utilizzo” in una serata, no? così avrebbe senso… tu che dici, aurora?

  10. Niky ha detto:

    A me sembra che non faccia una piega.
    Sollevo il problema perchè non mi pare di averne visto di bollino SIAE sui miei cd originali comprati su tangostore.

  11. Niky ha detto:

    Ho controllato sul mio cd di E. Morgado “Milongueros” e non c’è nessun bollino, ne’ SIAE, chiaramente, ne’ di altro tipo. C’è una noticina in fondo al retro del CD che dice che i diriti sono riservati e che lìopera non è riproducibile…è proibita la esecuzione pubblica…e termina “Disco es cultura. Industria Argentina”

  12. Chiara Chiara ha detto:

    E come la mettiamo con quella valanga di Cd con il bollino sulla copertina di plastica? Per non parlare di quelli che l’hanno sul cellophane!
    😯

  13. Niky ha detto:

    Appunto !!!
    Io credo che tutto vada al buon senso dell’ispettore. Questi già quando vede l’originale dovrebbe accontentarsi.

    Comunque grazie a tutti. Adesso so come mi devo comportare, più o meno, e da oggi in poi anche quando andrò a musicalizar gratuitamente mi porterò dietro i miei 100 e passa cd originali. A questo punto meglio non rischiare…

    Rigurado ai files di cui non posseggo un originale questi possono essere sempre stati scaricati da cd di amici e se ho capito bene non dovrebbe essere reato.

    Ma credo di avere ancora qualche nozione confusa in testa a tal proposito…

  14. massitango ha detto:

    ciao Aurorabeli, grazie per il tuo post: utilissimo!. Approfitto della tua disponibilità e cultura o di quella di altri avvocati-tangheri per porre qualche altra questione.
    Sarebbe utile capire anche a quali tipi di sanzioni andrebbe incontro il musicalizador (ed eventualmente anche l’associazione organizzatrice di una milonga) se ad un controllo della siae/enpals o della finanza fossero riscontrate le seguenti situazioni:

    – mancanza di iscrizione all’enpals (gran parte dei musicalizador)
    – mancanza di richiesta agibilità enpals (quasi totalità dei gestori)
    – mancanza di comunicazione alla siae (diverse piccole milonghe)
    – uso di cd masterizzati e/o pc senza avere con se gli originali (gran parte dei musicalizador)
    – uso di cd originali acquistati in argentina (totalità dei musicalizador)
    – presenza sul pc di innumerevoli file non acquistati regolarmente (quasi totalità dei musicalizador)

    Mi permetto di allargare la discussione a questi aspetti perché se si rischia una multicina dell’ordine di qualce centinaio di euro è un conto e forse può valere la pena rischiare ma se le multe dovessero essere di qualche migliaio di euro o si dovesse incappare in un reato penale, probabilmente ci si darebbe da fare per mettersi in regola (al meglio delle proprie possibilità).

    E’ vero che la maggior parte delle milonghe sono di piccole dimensioni ma ne capitano alcune, come in occasioni di particolari eventi, dove partecipano centinaia di tangheri.

    In internet c’è di tutto e di più; per chi non ha competenze nel settore (come me…e gran parte dei musicalizador :-)) districarsi è veramente complicato.
    ciao

  15. Niky ha detto:

    Vero, Massi.
    Io, che come avrai capito musicalizo, se dovessi attenermi a tutte queste cose che stiamo via via esponendo, farei prima a desistere dal farlo.

    E’ un peccato che in un Paese evoluto come il nostro ci siano tutti questi paletti per chi voglia cimentarsi come musicalizador, che come ho avuto già modo di dire, non è un mestiere particolarmente redditizio, lo si fa’ più per il divertimento e le soddisfazioni che da’.

    Dall’altra devo anche dire che, fsacendo i dovuti scongiuri, finora non mi sono mai capitati i famigerati controlli, ma è pur vero che se dovessero capitarmi…..

    a) Sono iscritto all’Enpals;
    b) Posseggo dei CD originali comprati in Argentina;

    E adesso che lo so cercherò di ripulire il PC da tutti quei files di cui non posseggo l’originale, ma è un vero peccato perchè ripeto, è quasi impossibile avere tutti i CD originali. Io ne ho un centinaio ma pensa portarsi dietro 200 o più cd ogni volta e il rischio che questo comporta: che si rompano, che te li rubino, che te li dimentichi e si perdano etc etc etc

  16. aurorabeli ha detto:

    Mi aspettavo un certo interresse sull’argomento, ma non così tante domande una in fila all’altra.
    Chiedo venia per il ritardo con cui mi riservo di parlarne, ma sono in ponte festival-tanguero! Buon San Marco a tutti!

  17. Niky ha detto:

    Anche a te “Avvocatessa del diavolo” 😆

  18. Chiara Chiara ha detto:

    Firenze?
    Ok alla fiorentina con l’osso, ma occhio ai fiorentini senz’asse!
    😉
    Smack!

  19. Eli ha detto:

    un post utilissimo, grazie!!

  20. daikil ha detto:

    Bel post, solo due appunti:
    – per i CD comprati all’estero bisogna comunque, per essere in regola, avere il bollino SIAE, si va con la fattura o ricevuta d’acquisto alla SIAE che fornirà tanti bollini generici quanti sono i CD al costo, se non erro, di 40 eurocents ciascuno
    – per i bollini sul cellophane e sulle custodie, un mio amico dj provvedeva a staccarli tutti piano piano e rimetterli sulla copertina che poi metteva nel book (tra parentesi, due valigie per un totale di 2500 CD), è un lavoraccio ma si fa così.

    Detto questo per me la SIAE è un’istituzione assolutamente fuori dal tempo e dalla logica che serve solo a mantenere se stessa e pochi privilegiati: pensate solo che, laddove i borderò vengono letti (il che succede rarissimamente ed a campione), per gli autori che non sono iscritti alla SIAE (che è solo italiana), cioè tutti gli autori di tango, il compenso derivante dal borderò viene suddiviso tra gli iscritti, cioè coloro che se lo possono permettere, perchè l’iscrizione costa e non poco. Quindi, se mettete un bel disco originale con bollino di Francisco Canaro e compilate in modo corretto il borderò, i soldini vanno ad Eros Ramazzotti e non agli eredi di Canaro.

    Fate voi…

  21. Niky ha detto:

    Si e se uno si è perso la fattura e non ce l’ha più come fa ?

  22. daikil ha detto:

    se ne fa inviare una copia, credo, d’altra parte la burocrazia è così amata mica per niente 😉

  23. Dori ha detto:

    Confermo cio’ che dice Daikil. Mio marito è iscritto alla Siae,per qualche suo pezzo pubblicato ed eseguito in sala da ballo.Paga regolarmente l’iscrizione, ma non gode dei vantaggi di cui sopra, perchè gli introiti di cui parlava Daikil vengono suddivisi non tra TUTTI gli iscritti, ma solo tra coloro che già con la siae..ci mangiano, cioè recuperano una cospicua somma con i diritti d’autore.
    I “pesci piccoli” annegano subito!!
    Ciao!;-)

  24. Adriana ha detto:

    … leggo (da ItaliaOggi del 25 aprile) e riporto: “l’ispettorato tecnico dell’industria del ministero dello sviluppo economico ha inviato la notifica alla commissione per far sì che il bollino Siae recuperi al più presto tutta la sua efficacia” …

  25. dctango dctango ha detto:

    che c…o !!! Adrià cce tocca chiedere le fatture a Zival’s, messo che ce le abbiano ancora…

Rispondi a Niky Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*